- PREMESSA
Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
La successione delle sanzioni, pertanto, non è né deve essere automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.
- Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o eventi scolastici e che risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.
- La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
- Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento educativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.
- I comportamenti che possono configurare mancanze disciplinari e le relative sanzioni collegate sono individuate nelle tabelle A, B e C allegate al presente regolamento.
- La persona che individua la mancanza, o che ne viene a conoscenza, deve darne tempestiva comunicazione alla Dirigente Scolastica.
- La Dirigente Scolastica, considerata l’entità della mancanza segnalata, valuterà l’opportunità di richiamare la/o studente verbalmente o per iscritto, oppure di convocare il Consiglio di Classe ovvero il consiglio d’Istituto per una eventuale sanzione maggiore.
- Nessuna/o potrà essere sottoposta/o a sanzione senza aver avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni.
- Contro le sanzioni disciplinari di cui agli articoli precedenti è possibile presentare ricorso all’Organo di garanzia entro 15 giorni dalla data dell’avvenuta notifica della sanzione.
- Solo in casi eccezionali e per rispondere a una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.
- Nel caso di sanzioni che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni l’Istituto, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione ed al reintegro, ove possibile , nella comunità scolastica.
- Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto delle/degli Studenti (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.
- MODALITÀ D’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI
2.1 Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che la/o studente possa esporre le proprie ragioni verbalmente ovvero per iscritto.
2.2 Nei casi previsti dal presente articolo, la famiglia deve essere prontamente avvisata tramite lettera raccomandata a mano ovvero A/R ovvero fonogramma o telegramma, in cui saranno comunicati data ora della riunione dell’Organo collegiale, nonché l’invito ai genitori ad assistere la propria figlia o il proprio figlio nell’esposizione delle proprie ragioni.
2.3 Se genitori e studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio di Classe ovvero il Consiglio d’Istituto procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, la Dirigente Scolastica potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori e assisterà la/o studente.
2.4 Gli organi collegiali sanzionano anche senza aver acquisito nei termini assegnati le giustificazioni da parte della/o studente.
2.5 L’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni può prevedere a discrezione dell’organo che commina la sanzione:
- obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche
- obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche
- divieto di partecipare ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi e simili.
Su proposta del Consiglio di Classe ovvero del consiglio d’Istituto per le sanzioni di relativa competenza può essere offerta alla/o studente, su richiesta di quest’ultima/o, la possibilità di convertire la sospensione con attività di valore pedagogico-educativo, anche in favore della comunità scolastica.
2.6 In caso di sanzione con sospensione sarà data comunicazione scritta ai genitori a cura del Dirigente Scolastico: in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si riferisce il provvedimento.
- ORGANO DI GARANZIA
- L’Organo di Garanzia interno alla scuola è composto dalla Dirigente Scolastica, che ne assume la presidenza, da una/un docente designato dal Collegio dei docenti, da un genitore designato dal Consiglio d’Istituto e da una/o studente designata/o dal Consiglio d’Istituto. Per ciascuna componente di cui sopra, ad esclusione del Presidente, viene designato anche un membro supplente che subentrerà al membro titolare in caso di assenza ovvero di incompatibilità di quest’ultimo.
- La designazione dei componenti dell’organo di garanzia è annuale ed avviene da parte degli Organi Collegiali competenti entro il 30 ottobre di ciascun anno scolastico. Fino a tale nuova designazione annuale dei propri componenti l’Organo di garanzia rimane in funzione con i componenti eletti nell’anno scolastico precedente.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro e non oltre 15 giorni dalla avvenuta notifica, da parte dei genitori e degli alunni maggiorenni all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni dall’acquisizione del ricorso (fa fede la data di acquisizione al protocollo d’istituto).
- L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all’interno della scuola, in merito all’applicazione del presente regolamento e dello statuto delle/degli studenti.
- REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA
4.1 Qualora l’avente diritto avanzi ricorso, che deve essere presentato per iscritto, il Presidente dell’Organo di Garanzia, preso atto dell’istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell’Organo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.
4.2 La convocazione dell’organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L’avviso di convocazione va fatto ai membri dell’Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
4.3 Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell’Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificata dell’assenza.
4.4 Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è palese e non è prevista l’astensione. Per la validità delle determinazioni è sufficiente la metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità di voti il voto del Presidente ha valore doppio.
4.5 Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente acquisire tutti gli elementi utili allo svolgimento dell’attività dell’Organo finalizzata alla puntuale considerazione dell’oggetto della convocazione.
4.6 L’esito del ricorso va comunicato per iscritto all’interessato.