REGOLAMENTO ASSENZE

Regolamento relativo alla quota assenze per validità anno scolastico

(deliberato dal Collegio Docenti in data 03/10/2014 – punto 3)

 

Riferimenti normativi di interesse

 

ART. 14, COMMA 7 del DPR 122/2009

“ 7. A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

ART. 11 del DPR 122/2009

“1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

  1. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l’alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse”.

 art. 1

Le/gli studenti, secondo quanto previsto dallo Statuto delle/degli studenti”, sono tenute/i a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.

 art. 2

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) dell’orario annuale personalizzato.

Per l’a.s. 2016/2017 il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella:

 

CLASSE monte ore settimanale monte ore annuale numero massimo di ore di assenza per a.s.
I biennio del classico e

del matematico di base

27 891 223
I biennio

del potenziamento ESP+scienze

28 924 231
I biennio del potenziamento

linguistico e di diritto

29 957 240
II biennio e ultimo anno del classico e

del matematico di base

31 1023 256
I biennio musicale 32 1056 264
II biennio del potenziamento linguistico, di diritto, ESP+scienze 33 1089 273
II biennio e ultimo anno del musicale

II biennio e ultimo anno del potenziamento linguistico, di diritto, ESP+scienze

34 1122 281

 

 

art. 3

Sono computate come ore di assenza tutte le ore effettive di assenza determinata da qualsiasi motivo, comprese quelle derivanti da entrate in ritardo ed uscite in anticipo.

Valgono come assenze anche:

– le assenze a scuola in caso di mancata partecipazione a viaggi d’istruzione o a visite guidate;

– la mancata partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari;

– la  mancata partecipazione alle Assemblee di Classe.

 

 

art. 4

Non sono computate come ore di assenza, previa opportuna documentazione:

– la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di classe, presenze nei lavori della Consulta giovanile provinciale);

– la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi;

– la mancata partecipazione all’Assemblea di Istituto;

– impegni sportivi a livello agonistico (di carattere almeno regionale e con la presentazione di un attestato individuale);

– la partecipazione a eventi culturali significativi (di carattere almeno regionale e con la presentazione di un attestato individuale);

– la partecipazione a prove preselettive per l’accesso a Università o Accademie;

– la partecipazione ad attività di orientamento in uscita (per un massimo di due giorni a evento, con attestato di partecipazione nominale);

– la frequenza regolare di un periodo di studio in scuole europee conseguente all’ottenimento di borse di studio riconosciute a livello ministeriale o la partecipazione al progetto Intercultura, in entrambi i casi previa approvazione del Collegio dei docenti e presentazione della documentazione richiesta prima della partenza e al termine dell’esperienza formativa.

 

 

art. 5

Sulla base di quanto disposto nell´art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire, a giudizio esclusivo del Consiglio di Classe, di derogare ai limiti sopra riportati:

– assenze di numero superiore a gg. 5 per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;

– assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia e/o la necessità dell’assenza dello studente anche a tutela della salute pubblica; il certificato in questo caso è da consegnarsi in forma riservata a cura del genitore alla Dirigente o alla Vicaria.

Tali deroghe sono concesse a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la qualità del profitto comunque raggiunto da parte degli alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

 

 

art. 6

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

 

 

art. 7

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 03/10/2014 ed è operativo a partire dall’a.s. 2014 – 2015.

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