Il contenuto della circolare n. è riservato.
Descrizione
REGOLAMENTO di DISCIPLINA ALUNNI
(DPR 249/98 – art .4)
Il presente regolamento riguarda le infrazioni disciplinari commesse dagli alunni ed è redatto ai sensi dell’art.4 del DPR 249 del 24/06/98.
La scuola, nell’adempiere all’obbligo imposto dal DPR 249 vuole sottolineare che, di norma, non intende raggiungere risultati di alcun tipo attraverso il ricorso alle sanzioni disciplinari,in quanto valuta, come suofine primario, quello di formare persone di buona cultura e di civile responsabilità attraverso i normalistrumenti di una efficiente attività didattica, di una serena e corretta convivenza associativa e di rapporti equilibrati tra le componenti.
In conseguenza, l’eventuale ricorso alle sanzioni del Regolamento di disciplina per il verificarsi di infrazioni disciplinari, anche se improntato a finalità formative, viene considerato un atto necessario e doveroso ma comunque rilevatore di un mancato successo educativo e pertanto di stimolo ad operare per migliorarsi e migliorare.
Il presente regolamento individua:
- le mancanze disciplinari. Partendo dalla previsione dell’ art. 3 del citato DPR n. 249/98, che individua dei macro-doveri comportamentali facenti riferimento ad ambiti generali del vivereinsieme, il presente regolamento declina gli stessi, tramite la specificazione di doveri e/o divieti di comportamento e di condotta che, per darne una visione di insieme, vengono sintetizzati in una specifica tabella sinottica.
- le sanzioni da correlare alle mancanze disciplinari. Le sanzioni diverse dall’allontanamentodalla comunità scolastica sono individuate dal presente regolamento che le individuaspecificatamente nella tabella sopra A tal fine la nostra scuola si è ispirata al principiofondamentale della finalità educativa e “costruttiva” e non solo punitiva della sanzione e alla noninterferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art 4, comma 3, DPR 249). Quelloche si richiede alle scuole è uno sforzo di tipizzazione di quei comportamenti generali cui ricollegarele sanzioni e non un rinvio generico allo Statuto delle studentesse e degli studenti, che di per sé non contiene fattispecie tipizzate, se non nei casi gravissimi.
- gli organi competenti a comminare le Il regolamento d’istituto identifica gli organi competenti ad irrogare le sanzioni diverse dall’allontanamento dalla comunità scolastica (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe). Le sanzioni comportanti l’allontanamentodalla comunità scolastica sono riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d’Istituto. In particolare:
- le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE; b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l’allontanamento fino altermine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO. Quando la sanzione è comminata dal Consiglio di classe, in conformità al disposto normativo (art. 5 D.Lgs. n. 297/1994), esso deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi gli studenti e i genitori, i quali hanno il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lostudente sanzionato o il genitore di questi)e di successiva e conseguente surroga.
- il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma ealle modalità di contestazione dell’addebito; alla forma e modalità di attuazione del contraddittorio; al termine di conclusione.
- procedure di elaborazione condivisa e sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, come, introdotto dal D.P.R.n. 235 del 2007.
CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI
Si riporta una classificazione delle sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità. A talproposito va precisato che, le fattispecie previste nella tabella del presente regolamento non sono esaustive delle possibili mancanze disciplinari, né delle possibili sanzioni, ma scaturiscono da una ampia ricognizione delle esperienze della scuola.
- Sanzioni diverse dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 – Comma 1) Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono definite edindividuate dal regolamento d’istituto e riportate nella specifica tabella dal n° 1 al n° 6, insieme alle mancanze disciplinari e agli organi competenti ad irrogarle.
B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 8):
Tali sanzioni, definite ed individuate dal regolamento d’istituto e riportate nella specifica tabella dal n° 7 al n° 13 – adottate dal Consiglio di Classe – sono comminate soltanto in caso di gravi o reiterateinfrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 3 del
D.P.R. n. 249/98.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9).
Le suddette sanzioni, definite ed individuate dal regolamento d’istituto e riportate nella specifica tabella al n° 14, sono adottate dal Consiglio d’istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
- devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamentofino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello In tal caso la durata dell’allontanamentoè adeguata alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi diallontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove
– in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (Art.4 comma 9 bis): L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti condizioni,tutte congiuntamente ricorrenti;
- devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per lapersona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico;
Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà valutare che l’applicazione di tali sanzionidetermini, quale effetto implicito, il superamento dell’orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l’allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.
E) Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissioneall’esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter):
Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, ilConsiglio d’istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso distudi(Comma9bis). E’ importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B,C,D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca laresponsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter). La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.
Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui “nonsiano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carrieradello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Lesanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si facciariferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte ecomunque nel necessario rispetto del D. Lgs.n.196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di noncreare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola si opera con la dovutariservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente.
Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.
IMPUGNAZIONI
Le impugnazione (Art. 5) delle suddette sanzioni disciplinari hanno lo scopo di garantire da un lato “ildiritto di difesa” degli studenti e, dall’altro, la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto il procedimentodisciplinare verso gli alunni è azione di natura amministrativa, per cui il procedimento che si mette in atto costituisce procedimento amministrativo, al quale si applica la normativa introdotta dalla Legge n. 241/90 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell’istruttoria, obbligo diconclusione espressa, obbligo di motivazione e termine. Le impugnazioni previste dall’art. 5 del D.P.R. nonincidono automaticamente sull’esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo quanto diversamente stabilito nel presente regolamento di istituto.
Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento.
L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni (Art. 5 – Comma 1). Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. L’Organo digaranzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone da un docente (per ogni sede aggregata) designato dal consiglio d’istituto, da un rappresentante (per ogni sede aggregata) eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori. Partecipa all’Organo di garanzia un assistente amministrativo con funzione di segretario.
Per la componente studenti e genitori si elegge un membro supplente per la surroga e la sostituzione dei membri effettivi.
La riunione dell’Organo di garanzia è valida se sono presenti tutte le componenti.
In sede di votazione l’astensione di qualcuno dei suoi membri non influisce sul conteggio dei voti. L’organodi garanzia decide – su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse
– anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento (Art. 5 Comma 2). In tale circostanza l’Organo si riunisce al completo dei tre docenti e dei tre studenti.
ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
Il comma 3 del citato art. 5 attribuisce al direttore dell’ufficio scolastico regionale la competenza a decideresui reclami contro le violazioni dello Statuto, già prevista dall’originario testo del DPR 249. Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto sia nell’emanazione del provvedimento oggetto di contestazione sia nell’emanazione del regolamento d’istituto ad esso presupposto.
In tal caso, il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell’organo di garanziadella scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale .
L’organo di garanzia regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione (Comma 4). Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il comma 5 fissa il termine perentorio di 30 giorni, entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenzeistruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 – comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.
Comportamento sanzionato (mancanze disciplinari) |
Sanzione |
Organo competente a disporre la sanzione |
Pubblicità del provvedimento sanzionato |
1 – Disturbo continuato durante le lezioni e le attività didattiche |
Ammonizione scritta |
Docenti e/o Dirigente scolastico |
Annotazione sul registro di classe |
2 – Offese verbali o atti di mancanza di rispetto verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio e blasfemia |
Ammonizione scritta |
Docenti e/o Dirigentescolastico |
Annotazione sul registro di classe |
3 – Assenze e/o ritardi non giustificati dopo il terzo richiamo verbale;falsificazione della firma |
Ammonizione scritta |
Docenti e/o Dirigente scolastico |
Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie |
4 – Danneggiamento di oggetti diproprietà della scuola o di altri |
Ammonizione scritta e risarcimento del danno |
Docenti e/o dirigentescolastico |
Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie |
5 – Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici |
Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge |
Docente responsabile dell’osservanza del divieto e/o dirigentescolastico |
Annotazione sul registro di classe, comunicazione allefamiglie |
6 – Violazione del divieto di uso del cellulare durante l’attività didattica |
Ammonizione scritta e sequestro del cellulare con restituzione ai genitori |
Docenti e/o dirigentescolastico |
Annotazione sul registro di classe, comunicazione alle famiglie |
7-Recidiva (tre comportamenti sanzionati con ammonizione scritta) |
Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia |
8 – Manomissione e/o sottrazione di documenti ufficiali della scuola; atti di vandalismo |
Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia |
9 – Violenza morale e/o fisica alle persone, atti di bullismo, molestie sessuali |
Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia |
10 – Uso di sostanze psicotrope |
Allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia |
11- Recidiva (tre comportamenti sanzionati con allontanamento dalla scuola da 1 a 5 giorni) |
Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia |
12 – Furti, spaccio di sostanze stupefacenti, gravi atti di violenza intenzionale alle persone |
Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti per i reati perseguibili per legge |
13 – Gravi atti di vandalismo |
Allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni |
Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia |
14 – Reati o fatti avvenuti all’interno della scuola che possono rappresentare pericolo per l’incolumità delle persone |
Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni |
Giunta esecutiva su proposta del Consiglio di classe |
Comunicazione alla famiglia e alle autorità competenti per i reati perseguibili per legge |
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